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Sisma, ecco le novità per il riconoscimento del danno e i contributi alle imprese danneggiate. L'ordinanza 42 amplia le tipologie e accorcia i tempi delle liquidazioni

Bologna – Le imprese colpite dal sisma del maggio scorso potranno presentare contestualmente alla domanda per la riparazione dei danni subìti sia la richiesta di un anticipo fino al 20% dell’importo totale (dietro presentazione di una fidejussione bancaria) sia un documento che attesti un primo stato di avanzamento dei lavori già avviati da liquidare. Sono due delle principali novità contenute nell’ordinanza numero 42 del 29 marzo 2013 (disponibile sul sito www.regione.emilia-romagna.it/terremoto, nella sezione “atti per la ricostruzione”) firmata dal commissario delegato alla ricostruzione, Vasco Errani.
Il nuovo atto introduce alcune modifiche già presentate alle parti sociali e agli ordini professionali per migliorare e accelerare l’iter per la presentazione delle domande di erogazione dei contributi in particolare per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo e per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali alle attività produttive in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
Tra le altre novità: la possibilità di chiedere un parere preventivo sulla congruità dei costi se l’intervento necessario non è espressamente descritto nelle tabelle dei costi convenzionali che definiscono le tipologie di danneggiamento per cui si può chiedere il contributo. In questo caso, saranno il nucleo di valutazione e il comitato tecnico-scientifico regionale, vista la documentazione trasmessa e l’eventuale sopralluogo effettuato, a dare (entro il termine massimo di 30 giorni) il via libera alla possibilità di presentare la domanda secondo le modalità accordate.
L’ordinanza 42 prevede, infine, l’ampliamento dei costi ammissibili a contributo (con l’inserimento anche dei costi di smaltimento delle scorte o dei beni strumentali danneggiati nonché delle spese di energia elettrica, acqua e gas per la ricostituzione delle scorte stesse) e definisce i termini massimi per la liquidazione dei contributi alle imprese che presentano gli stati di avanzamento lavori o i saldi finali (tra i 45 e i 60 giorni).

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